L'art. 431 del codice di procedura civile stabilisce che, se l'istanza per la sospensione della sentenza che pronuncia condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 dello stesso codice è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria:
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Non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.