Il vigente articolo 495 del codice di procedura civile, relativo alla conversione del pignoramento, stabilisce che, qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma del predetto articolo, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Tale disposizione si applica anche quando il debitore ometta il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma dello stesso articolo o lo ritardi:
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