Stabilisce l'art. 281-duodecies del codice di procedura civile che, alla prima udienza, il giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone:
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Con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario.