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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0363 · banca dati Magistratura Tributaria

Il vigente art. 307 del codice di procedura civile dispone che, se dopo la costituzione delle parti il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290 del medesimo codice:

ASi estingue.
BDeve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione.
CDeve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di sei mesi, che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione.
DDeve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione.
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Risposta corretta: D

Deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione.

art. 307 c.p.c.
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