Il vigente art. 307 del codice di procedura civile dispone che, se dopo la costituzione delle parti il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290 del medesimo codice:
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Deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione.