Dispone l'art. 179 del codice di procedura civile che l'ordinanza di condanna a pene pecuniarie non pronunciata in udienza in presenza dell'interessato, deve essere notificata, a cura del cancelliere, al condannato, il quale può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata:
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Nel termine perentorio di tre giorni.