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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0369 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 828 del codice di procedura civile stabilisce che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale si propone:

ANel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
BNel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti al tribunale nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
CNel termine di sessanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti al tribunale nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
DNel termine di sessanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
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Risposta corretta: A

Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.

art. 828 c.p.c.
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