L'art. 499 del codice di procedura civile dispone che, se nell'esecuzione in corso interviene un creditore privo di titolo esecutivo, questi deve:
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Notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso per intervento, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.