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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0376 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 499 del codice di procedura civile dispone che, se nell'esecuzione in corso interviene un creditore privo di titolo esecutivo, questi deve:

ANotificare al debitore, entro i trenta giorni successivi al deposito, copia del ricorso per intervento, nonché copia autentica notarile del titolo attestante il credito.
BDepositare il ricorso prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione senza alcun obbligo di notifica al debitore.
CNotificare al debitore, entro i venti giorni successivi al deposito, copia del ricorso per intervento, nonché copia autentica notarile del titolo attestante il credito.
DNotificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso per intervento, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
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Risposta corretta: D

Notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso per intervento, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

art. 499 c.p.c.
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