L'art. 410 del codice di procedura civile prevede che, qualora la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita nel termine stabilito, presso la commissione di conciliazione, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. La predetta commissione:
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Entro i dieci giorni successivi al deposito, fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.