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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0386 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 498 del codice di procedura civile dispone che il creditore pignorante ha l'obbligo di avvertire dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e, a tal fine, deve notificare a ciascuno un apposito avviso. In mancanza della prova di tale notificazione:

AIl giudice può avviare il procedimento di assegnazione, ma con riserva di annullamento nel caso di opposizione da parte di un eventuale creditore.
BIl giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
CIl giudice deve procedere alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 dello stesso codice.
DIl giudice può avviare il procedimento di vendita, ma con riserva di revoca e di nuova indizione nel caso di opposizione da parte di un eventuale creditore.
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Risposta corretta: B

Il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

art. 498 c.p.c.
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