L'art. 498 del codice di procedura civile dispone che il creditore pignorante ha l'obbligo di avvertire dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e, a tal fine, deve notificare a ciascuno un apposito avviso. In mancanza della prova di tale notificazione:
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Il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.