L'art. 186-quater del codice di procedura civile prevede che il giudice istruttore, esaurita l'istruzione e su istanza di parte, può disporre con ordinanza, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova, la condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni. In tal caso:
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L'ordinanza costituisce titolo esecutivo, ma è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.