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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0394 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 298 del codice di procedura civile, con riguardo agli effetti della sospensione del processo, che:

AEssa interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo 297 dello stesso codice.
BEssa sospende i termini in corso, i quali riprendono a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo 297 dello stesso codice, con l'effetto che il nuovo periodo si somma a quello decorso in precedenza.
CDurante la sospensione del processo, possono essere compiuti solo gli atti del procedimento espressamente previsti dalla legge.
DDurante la sospensione del processo, possono essere compiuti solo gli atti del procedimento tassativamente previsti dallo stesso art. 298.
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Risposta corretta: A

Essa interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo 297 dello stesso codice.

art. 298 c.p.c.
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