Dispone il novellato co. 1, dell’art. 7 del codice di procedura civile che è attribuita al giudice di pace la competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge esse non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Tale disposizione ha effetto:
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A decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.