Dispone l'art. 307, 3° comma, del codice di procedura civile, che, oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue anche qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. A riguardo, quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere:
Mostra la risposta corretta
Inferiore ad un mese né superiore a tre.