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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0405 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 498 del codice di procedura civile dispone che il creditore pignorante ha l'obbligo di avvertire dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri e, a tal fine, deve notificare a ciascuno un apposito avviso entro il termine di:

AVenti giorni dal pignoramento.
BTrenta giorni prima della pubblicazione dell'incanto per la vendita forzata.
CCinque giorni dal pignoramento.
DQuindici giorni prima della pubblicazione dell'incanto per la vendita forzata.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: C

Cinque giorni dal pignoramento.

art. 498 c.p.c.
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