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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0408 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 306 del codice di procedura civile dispone che, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione della stessa dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione, il giudice:

ADichiara estinto il giudizio se esso non viene proseguito dalla parte interessata nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dallo stesso giudice.
BDichiara estinto il giudizio se esso non viene riassunto dalla parte interessata nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dallo stesso giudice.
CDichiara cessata la materia del contendere ed estinta l'azione.
DVerificato che la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
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Risposta corretta: D

Verificato che la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

art. 306 c.p.c.
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