A norma dell'art. 473-bis.14 del codice di procedura civile, relativo al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati, a seguito del quale il presidente designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire:
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Almeno trenta giorni prima dell'udienza.