Dispone l'art. 545, 7° comma, del codice di procedura civile, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare:
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Corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.