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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0414 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 545, 7° comma, del codice di procedura civile, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare:

ACorrispondente alla metà della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 750 euro.
BCorrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
CCorrispondente a un quinto della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 400 euro.
DCorrispondente a un terzo della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 500 euro.
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Risposta corretta: B

Corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

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