L'art. 177, 2° comma, del codice di procedura civile sancisce il principio che le ordinanze emesse nel corso del giudizio possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Tuttavia, la stessa norma, al 3° comma, dispone che non sono modificabili né revocabili, tra le altre:
Mostra la risposta corretta
Le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.