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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0426 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 177, 2° comma, del codice di procedura civile sancisce il principio che le ordinanze emesse nel corso del giudizio possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Tuttavia, la stessa norma, al 3° comma, dispone che non sono modificabili né revocabili, tra le altre:

ALe ordinanze con cui è disposta l'ingiunzione di pagamento, di cui all'art. 186-ter del predetto codice.
BLe ordinanze con cui è disposta l'ingiunzione di consegna, di cui all'art. 186-ter del predetto codice.
CLe ordinanze per il pagamento di somme non contestate, di cui all'art. 186-bis del predetto codice.
DLe ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.
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Risposta corretta: D

Le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.

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