Secondo il disposto dell'articolo 164 del codice di procedura civile, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma dello stesso articolo, ne dispone d'ufficio la rinnovazione. Se tuttavia essa non viene eseguita, il giudice:
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Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo, dello stesso codice.