Secondo il disposto dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, l'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma dello stesso articolo, intima al debitore di indicare il luogo in cui si trova:
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Entro quindici giorni, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.