Dispone l'art. 429, 1° comma, del codice di procedura civile che nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza:
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Non superiore a sessanta giorni.