L'art. 177 del codice di procedura civile sancisce il principio che le ordinanze emesse nel corso del giudizio possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Tuttavia, la stessa disposizione codicistica dispone che non sono modificabili né revocabili, tra le altre:
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Le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge.