Ai sensi dell'art. 137 ultimo comma del codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario deve eseguire la notificazione su richiesta dell'avvocato?
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Sì, se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.