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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0472 · banca dati Magistratura Tributaria

L'art. 27, 2° comma, del codice di procedura civile, in materia di foro relativo alle opposizioni all'esecuzione, dispone che per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi, è competente:

AIl giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, che si deve eseguire.
BIl giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
CIl giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480, terzo comma, del predetto codice.
DIl giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
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Risposta corretta: B

Il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

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