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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0476 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 328, 1° comma, del codice di procedura civile, in materia di decorrenza dei termini delle impugnazioni delle sentenze contro gli eredi della parte defunta, che se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325 del predetto codice, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 dello stesso codice (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti):

AIl termine stesso è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
BIl termine stesso è prorogato per tutte le parti di tre mesi dal giorno dell'evento.
CIl termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.
DIl termine stesso è sospeso e riprende a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata, con l'effetto che il nuovo periodo si somma a quello decorso in precedenza.
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Risposta corretta: C

Il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

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