Dispone l'art. 328, 1° comma, del codice di procedura civile, in materia di decorrenza dei termini delle impugnazioni delle sentenze contro gli eredi della parte defunta, che se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325 del predetto codice, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299 dello stesso codice (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti):
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Il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.