Dispone l'articolo 637, 2° comma, del codice di procedura civile che, in alternativa alla fattispecie generale del primo comma del predetto articolo, la domanda d'ingiunzione di pagamento può essere proposta anche dinanzi all'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito, per i crediti:
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Previsti nel n. 2 dell'articolo 633, primo comma, dello stesso codice.