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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0528 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 510 del codice di procedura civile, in merito alla distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione forzata, che l'accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo:

ANon superiore a cinque anni.
BNon superiore a tre anni.
CNon superiore a quattro anni.
DNon superiore a due anni.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: B

Non superiore a tre anni.

art. 510 c.p.c.
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