Dispone l'art. 510 del codice di procedura civile, in merito alla distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione forzata, che l'accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo:
Mostra la risposta corretta
Non superiore a tre anni.