Dispone l'art. 65 del codice di procedura civile che la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. A riguardo, la stessa norma prevede che il compenso al custode è stabilito:
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Con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.