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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0552 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 306 del codice di procedura civile, in caso di rinuncia agli atti del giudizio, la liquidazione del rimborso delle spese a carico del rinunciante è fatta dal giudice istruttore:

ACon ordinanza impugnabile entro trenta giorni dalla comunicazione alle parti.
BCon decreto impugnabile entro trenta giorni dalla comunicazione alle parti.
CCon ordinanza non impugnabile.
DCon decreto non impugnabile.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: C

Con ordinanza non impugnabile.

art. 306 c.p.c.
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