A norma dell'art. 60 del codice di procedura civile, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili solo quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave?
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No, sono responsabili anche quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine fissato dal giudice su istanza di parte.