In base all'art. 139, 3° comma, del codice di procedura civile, è corretto affermare che, in mancanza delle persone indicate nel precedente 2° comma, la notificazione è effettuata dall'ufficiale giudiziario:
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Mediante consegna della copia dell'atto al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.