Dispone l'art. 820 del codice di procedura civile che le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo, in mancanza del quale gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di:
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Duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.