A norma dell'art. 120 del codice di procedura civile, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice può ordinarla a cura e spese del soccombente anche mediante inserzione per estratto in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati; se tale inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice:
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Può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.