Il 2° co. dell’art. 7 del codice di procedura civile, attribuiva al giudice di pace la competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro. A seguito della modifica introdotta dall'art. 3, 1° co., lett. a, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, tale limite di valore:
Mostra la risposta corretta
È stato incrementato a venticinquemila euro.