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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0569 · banca dati Magistratura Tributaria

Il 2° co. dell’art. 7 del codice di procedura civile, attribuiva al giudice di pace la competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro. A seguito della modifica introdotta dall'art. 3, 1° co., lett. a, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, tale limite di valore:

AÈ stato incrementato a trentamila euro.
BÈ stato incrementato a venticinquemila euro.
CÈ stato decrementato a quindicimila euro.
DÈ stato incrementato a ventiduemila euro.
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Risposta corretta: B

È stato incrementato a venticinquemila euro.

art. 7 c.p.c.
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