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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0572 · banca dati Magistratura Tributaria

È corretto affermare, a norma del vigente art. 4 del codice di procedura civile, che lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano?

ANo, il vigente art. 4 del codice di procedura civile dispone che lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani solo se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi in Italia o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere.
BNo, l'art. 4 del codice di procedura civile è stato abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.
CNo, il vigente art. 4 del codice di procedura civile dispone che lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici italiani solo se la domanda riguarda beni esistenti in Italia o successioni ereditarie di cittadino italiano, oppure obbligazioni ivi sorte o da eseguirsi;.
DSì.
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Risposta corretta: B

No, l'art. 4 del codice di procedura civile è stato abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

art. 4 c.p.c.
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