In base al vigente articolo 495, 3° comma, del codice di procedura civile, relativo alla conversione del pignoramento, la somma di denaro da sostituire al bene pignorato, ai sensi del precedenti commi dello stesso articolo, è determinata dal giudice dell'esecuzione:
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Con ordinanza sentite le parti in udienza, non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.