A norma dell'art. 412-quater del codice di procedura civile, per le controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del predetto codice sono previste altre modalità di conciliazione e arbitrato, oltre a quelle previste dagli articoli 410 e seguenti dello stesso codice e a quelle previste dalla legge?
Mostra la risposta corretta
Sì, le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dallo stesso art. 412-quater.