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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0578 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 412-quater del codice di procedura civile, per le controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del predetto codice sono previste altre modalità di conciliazione e arbitrato, oltre a quelle previste dagli articoli 410 e seguenti dello stesso codice e a quelle previste dalla legge?

ANo, per le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice è prevista solo la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previste dall'articolo 410 dello stesso codice.
BSì, le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dallo stesso art. 412-quater.
CNo, non sono previste altre modalità di conciliazione e arbitrato.
DNo, per le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice è prevista solo la possibilità di esperire la procedura della risoluzione arbitrale della controversia prevista dall'articolo 412 dello stesso codice.
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Risposta corretta: B

Sì, le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dallo stesso art. 412-quater.

art. 412-quater c.p.c.
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