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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0579 · banca dati Magistratura Tributaria

A norma dell'art. 45 del codice di procedura civile, in caso di conflitto di competenza, quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28 c.p.c., la causa nei termini di cui all'articolo 50 del codice è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente,.

ANon può richiedere nuovamente il regolamento di competenza.
BDispone l'estinzione del giudizio.
CRichiede d'ufficio il regolamento di competenza.
DRimette la causa al giudice ritenuto competente.
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Risposta corretta: C

Richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

art. 45 c.p.c.
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