A norma dell'art. 45 del codice di procedura civile, in caso di conflitto di competenza, quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28 c.p.c., la causa nei termini di cui all'articolo 50 del codice è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente,.
Mostra la risposta corretta
Richiede d'ufficio il regolamento di competenza.