Dispone l'art. 42 del codice di procedura civile che, oltre ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 del predetto codice, possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza:
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Le ordinanze che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 c.p.c., non decidono il merito della causa.