Dispone l'art. 361 del codice di procedura civile che, quando contro le sentenze previste dall'articolo 278 del predetto codice e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio sia proposto immediatamente ricorso da alcuna delle altre parti, la riserva di ricorso prevista dallo stesso art. 361:
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Non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto.