Dispone l'art. 189 del codice di procedura civile che il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188 dello stesso codice, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, il termine perentorio:
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Non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter del predetto codice.