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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0630 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 54 del codice di procedura civile che dell'ordinanza con cui è dichiarata inammissibile o è rigettata la ricusazione del giudice è data notizia dalla cancelleria allo stesso giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di:

ADue mesi.
BSei mesi.
CQuattro mesi.
DTre mesi.
Mostra la risposta corretta
Risposta corretta: B

Sei mesi.

art. 54 c.p.c.
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