Dispone l'art. 44 del codice di procedura civile che l'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40 del predetto codice, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta:
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Nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 del codice.