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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0662 · banca dati Magistratura Tributaria

In base al disposto del vigente art. 515 del codice di procedura civile, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere, di regola, pignorati?

ASì, nei limiti di un terzo, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
BSì, nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
CSì, nei limiti di un quarto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
DNo, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore rientrano tra le cose assolutamente impignorabili previste dall'art. 514 dello stesso codice.
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Risposta corretta: B

Sì, nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

art. 515 c.p.c.
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