A mente dell'art. 50-bis del codice di procedura civile, nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa, il tribunale giudica:
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In composizione collegiale.