Ai sensi dell'art. 289 del codice di procedura civile, è corretto affermare che i provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte?
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Sì, su istanza di parte o d'ufficio.