In base all'art. 127-ter del codice di procedura civile, l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice; in tal caso, il 3° comma dello stesso art. 127-ter dispone che il giudice provveda:
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Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note.