L'art. 840 bis del codice di procedura civile, in materia di procedimenti collettivi, dispone che, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al predetto articolo:
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Esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.