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Diritto Processuale CivileQuesito ufficiale PCIV-0697 · banca dati Magistratura Tributaria

Dispone l'art. 171 del codice di procedura civile che, se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato:

AL'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per l'attore le decadenze di cui all'articolo 167 dello stesso codice.
BL'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 dello stesso codice.
CL'altra parte può costituirsi successivamente e non si applicano le decadenze di cui all'articolo 167 dello stesso codice.
DL'altra parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace con decreto del giudice istruttore.
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Risposta corretta: B

L'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 dello stesso codice.

art. 171 c.p.c.
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