Dispone l'art. 50 del codice di procedura civile, in materia di riassunzione della causa, che il processo continua davanti al nuovo giudice, se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di:
Mostra la risposta corretta
Tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito.